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Il disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano
Come si produce il Nobile

Azienda Agraria Antico Colle di Andrea Frangiosa

Il disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano raccoglie le regole che ne definiscono produzione, qualità e legame con il territorio. Il primo risale al 1966, mentre dal 1980 il Vino Nobile è riconosciuto come DOCG.

Cos’è il disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano


Il disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano è il documento che stabilisce tutte le regole produttive necessarie per ottenere la denominazione. Definisce l’area di produzione, i vitigni ammessi, le rese, i tempi di maturazione, le modalità di vinificazione, l’imbottigliamento e le caratteristiche finali che il vino deve possedere.

Il suo obiettivo è garantire che ogni bottiglia di Vino Nobile di Montepulciano rispetti standard qualitativi precisi e mantenga un legame autentico con il territorio da cui nasce. Il disciplinare, infatti, non tutela soltanto un metodo produttivo, ma anche l’identità storica e territoriale di una delle più importanti denominazioni toscane.

Zona di produzione


Secondo il disciplinare, il Vino Nobile di Montepulciano può essere prodotto esclusivamente con uve provenienti dal territorio del comune di Montepulciano, con esclusione della parte ricadente nella Valdichiana.

I vigneti destinati alla produzione devono trovarsi a un’altitudine compresa tra 250 e 600 metri sul livello del mare. Questo elemento è importante perché contribuisce a definire il profilo del vino e il suo stretto rapporto con il territorio di origine.

Uvaggio ammesso


Il disciplinare prevede che il vitigno principale del Vino Nobile di Montepulciano sia il Sangiovese, che deve rappresentare almeno il 70% dell’uvaggio. A Montepulciano il Sangiovese trova nel Prugnolo Gentile una delle sue espressioni più rappresentative.

Possono inoltre concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa ammessi in Toscana, fino a un massimo del 30%.
È ammesso anche l’impiego di vitigni a bacca bianca autorizzati in Toscana, entro il limite massimo del 5%.
Sono esclusi i vitigni aromatici, ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.

La resa per ettaro


Per garantire qualità ed equilibrio, il disciplinare stabilisce una resa massima di 80 quintali per ettaro. Il controllo della resa è uno degli aspetti fondamentali per preservare concentrazione, struttura e valore qualitativo del vino.

Vinificazione e maturazione


Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate all’interno del territorio del comune di Montepulciano. Questo vincolo rafforza ulteriormente il legame tra il vino e la sua area di origine.

Per ottenere la denominazione Vino Nobile di Montepulciano DOCG, il vino deve affrontare un periodo minimo di maturazione di due anni, calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia.

Il produttore può scegliere diverse modalità di maturazione, purché rispetti i tempi minimi previsti dal disciplinare:

  • 24 mesi di maturazione in legno;

  • almeno 18 mesi in legno e il periodo restante in altro recipiente;

  • almeno 12 mesi in legno, 6 mesi in bottiglia e il tempo rimanente in altro recipiente.


Nei casi in cui la maturazione non avvenga interamente in legno, il periodo in botte non può protrarsi oltre il 30 aprile dell’anno successivo alla vendemmia.

Imbottigliamento


Il disciplinare prevede che tutte le operazioni di imbottigliamento avvengano all’interno della zona di vinificazione. Questa regola serve a garantire controllo, continuità produttiva e tutela della denominazione.

Per il Vino Nobile di Montepulciano che non riporta la menzione Riserva, l’imbottigliamento può essere effettuato anche nell’intero territorio toscano, ma solo da parte delle cantine che svolgevano già questa attività da almeno tre anni prima dell’entrata in vigore dell’ultimo disciplinare.

La denominazione Riserva


Il Vino Nobile di Montepulciano Riserva deve rispondere a requisiti ancora più rigorosi. Può essere prodotto soltanto da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50%.

Inoltre, deve maturare per almeno tre anni, di cui almeno sei mesi in bottiglia. Restano invariati i tempi minimi di affinamento in legno previsti per il Vino Nobile di Montepulciano.

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Caratteristiche previste dal disciplinare


Per essere commercializzato come Vino Nobile di Montepulciano DOCG, il vino deve rispettare specifici parametri analitici e qualitativi stabiliti dal disciplinare.
Le principali caratteristiche richieste sono:

  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

  • titolo alcolometrico volumico totale minimo per la tipologia Riserva: 13,00% vol.;

  • acidità totale minima: 4,5 g/l;

  • estratto secco netto minimo: 23 g/l.


Questi parametri aiutano a definire il profilo del vino e a garantire coerenza con lo stile e la qualità attesi da una denominazione storica come il Vino Nobile di Montepulciano.

Perché il disciplinare è così importante


Il disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano non è soltanto un insieme di regole tecniche. È uno strumento di tutela che preserva l’identità della denominazione, valorizza il territorio e assicura al consumatore un vino prodotto secondo criteri rigorosi e riconoscibili.

Conoscere il disciplinare significa comprendere meglio ciò che rende il Vino Nobile di Montepulciano un vino unico: il suo legame con Montepulciano, la selezione delle uve, i tempi di maturazione e l’equilibrio tra tradizione e qualità che caratterizza questa grande espressione del vino toscano.

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